E’ stata confermata dalla Corte di cassazione (sentenza n. 10872 del 7 maggio 2018) la sanzione disciplinare della sospensione irrogata nei confronti di un notaio per asserita violazione del principio della personalità della prestazione e per la tardiva registrazione degli atti raccolti.
In particolare, l’originaria decisione della Commissione amministrativa regionale di disciplina notarile era stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello che aveva ridotto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili da dieci a otto mesi, confermando nel resto la statuizione reclamata. Da qui il ricorso in sede di legittimità del notaio.
In particolare, era stato accertato un gravissimo ed eccessivo carico di lavoro in capo al professionista, il quale, solo nel 2014, aveva stipulato ben 3.489 atti, con un incremento, rispetto agli anni precedenti, sicuramente anomalo per entità.
Un tale carico aveva comportato la necessità di far luogo alla stipula, per altro, nella stessa giornata e in città diverse, in media, di quasi sedici e, comunque, non meno di undici atti al giorno; il che, secondo calcoli presuntivi, rendeva evidente che il professionista non avesse assicurato la personalità della prestazione.
Con la seconda incolpazione, che risultava sicuramente dipendente dall'eccessività del carico, era stato addebitato al professionista il notevole ritardo con il quale era solito far luogo alle trascrizioni.
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