La Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione a carico di un notaio, per aver ricevuto un atto contrario alla legge, ed in particolare, alla norma imperativa di cui all’art. 458 c.c. che vieta i patti successori. Trattasi in particolare di una convenzione con cui due coniugi avevano stabilito che, in caso di morte pressoché contemporanea dei predetti, il 50% degli utili dell’attività d’impresa esercitata dal marito, sarebbero passati ad entrambi i rispettivi figli nella egual misura del 50%, prevedendosi altresì che detto accordo non avrebbe potuto essere modificato senza il consenso e la firma di entrambi i contraenti.
In sostanza, enuncia la Corte Suprema, deve ritenersi che una siffatta convenzione - con cui i coniugi dispongano dei loro beni in favore dei figli per il tempo in cui avranno cessato di vivere, stabilendo che l’accordo non potrà essere modificato senza il consenso scritto manifestato da entrambi – limitando la possibilità per le parti di disporre dei medesimi beni mediante testamento, dia luogo ad un patto successorio, come tale vietato dall’art. 458 c.c. e perciò nullo; essendo pertanto preclusa anche la configurabilità di un valido contratto a favore di terzi ex art. 1412 c.c.
Il divieto per il notaio di ricevere atti “espressamente proibiti dalla legge”, ai sensi dell’art. 28 Legge n. 89/1913, comprende senz’altro gli atti affetti da nullità assoluta, quali quelli che includono patti successori. Essendo, nella specie, evidente ed inequivoco il contrasto dell’atto ricevuto dal notaio con l’art. 458 c.c., deve pertanto ritenersi sussistente – concludono gli Ermellini con sentenza n. 27624 del 21 novembre 2017 – l’illecito disciplinare contestato.
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