L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 259854/2020 e la circolare 20/E/2020, fornisce le istruzioni operative per la fruizione del credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’articolo 120 e 125 del Decreto Rilancio.
Con il suddetto provvedimento l’Agenzia indica anche quali sono le procedure che i beneficiari del Bonus possono adottare per comunicare all’Amministrazione finanziaria, invece dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, l’opzione per la cessione dello stesso credito, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122 dl n. 34/2020).
Con quest’ultimo documento di prassi, inoltre, è stato approvato anche il modello per comunicare le spese ammissibili al credito di imposta, che dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia.
Il Decreto Rilancio per venire incontro alle imprese che, a seguito dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, hanno dovuto affrontare delle spese per adeguare gli ambienti di lavoro aperti al pubblico ha previsto:
un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, in relazione a un massimo di 80mila euro, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro effettuati attraverso interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120);
un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125);
la possibilità per i beneficiari dei suddetti crediti d’imposta di optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (articolo 122).
Con la circolare n. 20 del 10 luglio 2020, si forniscono i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento di prassi, infatti, analizza l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dei due tax credit.
Riguardo ai soggetti beneficiari dei bonus si specifica che:
il credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto «ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore».
il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è riconosciuto ai «soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, […] enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
La circolare chiarisce che fra i beneficiari del credito d’imposta per l’adeguamento dei luoghi di lavoro sono inclusi i soggetti in regime di vantaggio, in regime forfetario gli imprenditori e le imprese agricole, che svolgono una delle attività elencate nella tabella della circolare n. 20/E.
Sono agevolabili tutte le spese per la riapertura in sicurezza degli operatori con attività aperte al pubblico: bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.
Per quanto riguarda la platea dei beneficiari del tax credit sanificazione, sono inclusi anche gli enti non commerciali, gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Inoltre, sono agevolabili le spese sostenute per diversi dispositivi: dai dispositivi individuali quali mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari, fino ai termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, inclusa l’eventuale loro installazione.
Le spese devono essere sostenute nel periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
I due tax credit disciplinati dal Decreto Rilancio dovranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione, tramite F24.
In alternativa, entro il 31 dicembre 2021, possono essere ceduti anche parzialmente ad altri soggetti, inclusi intermediari e istituti di credito, con facoltà di successiva cessione del credito.
L’Agenzia, nella circolare n. 20/E/2020, precisa che sia l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.
L’articolo 122 del Dl n. 34/2020 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definite le modalità attuative dell’utilizzo dei crediti d’imposta, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.
Infatti, i beneficiari dei crediti d’imposta in oggetto possono scegliere di non utilizzare direttamente il credito d’imposta loro spettante, ma di cedere – anche parzialmente – il loro credito d’imposta ad altri soggetti.
Con il provvedimento n. 259854/2020 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, con cui è possibile indicare le spese relative ad entrambi i crediti d’imposta oppure ad uno solo di essi. Infatti, in una prima fase bisognerà prima comunicare le spese sostenute alle Entrate e solo dopo si potrà cedere i bonus.
Il modello si deve inviare esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia o tramite i canali telematici delle Entrate.
Dopo la comunicazione viene rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta, messa a disposizione di chi ha trasmesso il modello nell’area riservata del sito dell’Agenzia, che ne attesta la presa in carico, o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
In particolare, per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, la comunicazione delle spese ammissibili può essere effettuata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 e il relativo credito d’imposta può comunque essere utilizzato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Invece, per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, è stato previsto che la comunicazione delle spese ammissibili possa essere effettuata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.
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