Sanatoria delle liti pendenti. Avvisi delle Entrate per minori somme pagate

Pubblicato il 21 maggio 2018

Chiusa la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, l’Amministrazione finanziaria si occupa di un’altra sanatoria, quella prevista dal Dl 50/2017 ossia la definizione agevolata delle liti pendenti.

Invio di comunicazioni per integrare eventuali somme

Gli Uffici dell’agenzia delle Entrate, a seguito dell’invio delle adesioni da parte del contribuente (termine scaduto il 2 ottobre 2017), stanno effettuando l’invio di lettere contenenti la richiesta di integrazione nel caso in cui le somme dovute non siano state correttamente calcolate.

Infatti la sanatoria dalle liti pendenti prevede l’autoliquidazione da parte di chi aderisce: l’Agenzia ha pensato di agire in anticipo indicando se vi è stato un minor versamento, l’importo da aggiungere ed il codice tributo da utilizzare.

 Tali comunicazioni perseguono lo scopo, dunque, di evitare di incorrere in un diniego, che potrebbe portare ad un nuovo contenzioso tra le parti.

Il “no” alla definizione entro il 31 luglio

La sanatoria delle liti pendenti non conduce all’effetto principale, ossia la chiusura del processo tra le parti, qualora l’Agenzia invii al contribuente un provvedimento di diniego nel caso in cui ravvisi una tardiva presentazione della domanda di adesione o un minor importo versato o la non definitività della lite.

Tale atto deve essere notificato entro il 31 luglio 2018.

Di fronte al diniego, il contribuente può, entro 60 giorni, impugnare l’atto dinanzi alla Commissione tributaria presso cui pende la lite.

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