Salvo dalle sanzioni il contribuente se ha denunciato il professionista per omessa presentazione

Pubblicato il 26 marzo 2012 La Ctr Puglia, con la sentenza n. 3/10/12, è intervenuta a chiarire che se il contribuente ha denunciato il proprio professionista come unico responsabile dell'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, all’accertato non possono essere addebitate le sanzioni irrogate dall’Amministrazione finanziaria per il difetto di presentazione.

Non rileva il fatto che nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico PF è scritto che deve essere verificato dall’interessato l'operato del proprio consulente, che è tenuto a rilasciare allo stesso, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione in via telematica, copia della comunicazione dell'agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta ricezione.

Allo stesso modo, non è necessario che la responsabilità del professionista sia stata accertata dal giudice penale. La motivazione dei giudici nell'esimente ex articolo 6 del Dlgs 472/97: il contribuente non è punibile quando l'omissione degli adempimenti tributari è addebitabile esclusivamente a terzi, per fatto denunciato all'autorità giudiziaria.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy