Il mese di settembre 2020 si profila come un mese denso di scadenze fiscali per i contribuenti italiani, che sono chiamati alla cassa nei due appuntamenti del 16 e del 30 settembre.
La scadenza del 16 settembre vede coinvolti, tra gli altri, i soggetti passivi Iva tenuti al versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2019.
La proroga al 16 settembre 2020 del termine per effettuare i versamenti relativi all’Iva, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL, in scadenza nei mesi di marzo, aprile e maggio, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dal Decreto Liquidità (art. 18) e dal Decreto Cura Italia (art.61 e 62), è stata confermata dal Decreto Rilancio.
Proprio gli articoli 126 e 127 del Decreto legge n. 34/2020 hanno, infatti, disposto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti sospesi, che rispetto alla precedente scadenza del 31 maggio o del 30 giugno (come precedentemente previsto), possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
oppure mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il citato termine del 16 settembre.
Dunque, entro mercoledì prossimo, anche i soggetti passivi Iva che hanno beneficiato della suddetta sospensione dei termini per i versamenti prevista dai citati decreti legge, sono tenuti a versare quanto dovuto, in un’unica soluzione, oppure, in rate mensili di pari importo, il cui numero massimo è stato però ridotto da cinque a quattro.
Con riferimento ai soggetti passivi tenuti al pagamento del Saldo Iva 2019, è da ricordare anche l’ulteriore rateizzazione dei versamenti già sospesi disposta dal Decreto Agosto (Dl n. 104/2020).
La circolare 25/E/2020, nel commentare le disposizioni di tale provvedimento, ha chiarito che il contribuente che ha versato la prima rata Iva a marzo, pur avendo diritto alla sospensione dei versamenti disposta a causa dell’emergenza Covid-19, poteva comunque scegliere di fruire della proroga per i pagamenti in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio.
Di conseguenza, in base al Decreto Agosto, i versamenti sospesi del Saldo Iva possono essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi:
Allo stesso modo, invece, il soggetto passivo escluso dalla sospensione di marzo e che ha quindi versato la prima rata, ma che poi è rientrato nella sospensione di aprile e maggio 2020:
dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano, rinviando al 16 settembre le sole rate sospese di aprile e maggio;
in alternativa potrà procedere al versamento secondo le agevolazioni di cui all’articolo 97 del DL n. 104/2020.
Il Saldo Iva va versato tramite il modello F24 con il codice tributo 6099 (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato con il codice 1668.
Nella delega di pagamento va riportato:
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