Saldo e stralcio: limite di 1000 euro riferito al singolo carico

Pubblicato il 21 giugno 2021

La Corte di cassazione torna a precisare i termini del saldo e stralcio ex lege dei debiti tributari che non superano l’importo di mille euro, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010.

Si tratta della misura contenuta nell’art. 4, comma 1 del DL n. 119/2018.

Condono debiti tributari: limite di valore per ogni carico

Nel testo dell’ordinanza n. 17506 del 18 giugno 2021, la Suprema corte ha chiarito, in primo luogo, quali siano i fattori per individuare i debiti oggetto di stralcio.

Viene fatto riferimento a tre elementi:

Il limite di valore – hanno quindi precisato gli Ermellini – si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni e non si tiene conto, invece, degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione.

Il predetto limite, in tale contesto, è riferito al “singolo carico affidato”, di tal ché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivamente superiore a 1.000 euro, il cui singolo carico affidato al riscossore non superi l’importo di mille euro.

Per carico, è da intendere “la singola partita di ruolo, cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori”.

Oggetto del condono, quindi, è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella (e ciò, diversamente da quanto ex adverso sostenuto nella sentenza di Cassazione n. 17966/2020).

In ogni caso, è stato anche sottolineato che l’importo del debito di 1.000 euro per singolo carico vada calcolato alla data di entrata in vigore del Decreto legge in commento (ossia il 24 ottobre 2018).

Stralcio automatico delle cartelle esattoriali

In definitiva, il Collegio di legittimità ha chiarito che lo stralcio automatico da parte del Fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui:

Nella specifica vicenda sottoposta all’esame di legittimità, è stato disposto lo sgravio totale di tutte le cartelle di pagamento in contestazione ed estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

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