La Cassazione sul saldo e stralcio: mille euro come limite di valore riferito all’importo risultante dall’intera cartella esattoriale e non all’importo del singolo carico di ruolo.
Nelle ipotesi in cui la cartella di pagamento evidenzi più carichi, il limite di valore a cui è connesso l’annullamento non si correla a ciascun carico ma alla somma di essi e, se la natura delle pretese è diversa (tributaria, sanzioni amministrative), alla somma dei carichi omogenei.
E’ l’interpretazione resa da ultimo dalla Terza sezione civile della Cassazione – sentenza n. 17966 del 27 agosto 2020 - in riferimento alla disposizione sullo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di cui all’articolo 4 del Decreto legge n. 119/2018.
Si tratta di una lettura in contrasto con quanto affermato dalla Sezione tributaria della Suprema corte nell'unico precedente su tale specifica questione, ossia l’ordinanza n. 11817/2020, secondo la quale il limite di valore sarebbe invece riferito al “singolo carico affidato”, sicché rientrerebbero nell’ambito operativo della norma tutte quelle cartelle, anche di importo superiore ai mille euro, il cui singolo carico affidato all’agente di riscossione non superi l’importo di mille euro.
Secondo gli estensori della sentenza di ieri, detta ultima motivazione si porrebbe in contrasto con l’esegesi secondo cui la norma in esame è riferita ad una posizione debitoria risultante dall’intera cartella di pagamento, alludendo alla complessiva pretesa dell’esattore espressa in essa.
Per gli Ermellini, in particolare, il fatto che la disposizione alluda a “debiti residui” al plurale evidenzierebbe necessariamente che il valore de quo si debba intendere risultante dal cumulo dei singoli carichi di cui alla cartella e ciò proprio perché “debiti residui” non possono che risultare dal cumulo dei singoli carichi esistenti nella cartella, ossia dal cumulo dei debiti che li costituiscono.
Poiché, infatti, ciò che risulta dai singoli carichi non è stato indicato come oggetto di annullamento con un riferimento al debito al singolare, ma lo è stato con un riferimento ai debiti al plurale, “la lettera della legge è nel senso che si è inteso fare riferimento, nel caso di più carichi, e, dunque, di più debiti, ad una sommatoria dei debiti, sicché il valore dev’essere rispettato con riferimento all’importo risultante dalla cartella per effetto del cumulo dei vari carichi”.
Nell’ipotesi, poi, in cui la cartella esponga pretese di diversa natura – come tributi, sanzioni amministrative di varia specie – la nozione di debito ai fini dell’individuazione del limite di valore di mille euro, in considerazione dell’ontologica diversità di ciascuna categoria di carico, giustifica che il limite di valore debba operare per ciascuna categoria: si tratta, infatti, di debiti di categoria diversi e, dunque, non cumulabili.
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