Sì all’imposta di registro agevolata se il terreno è edificabile
Pubblicato il 09 gennaio 2012
L’ufficio del Fisco ha disconosciuto il beneficio dell’applicazione dell’imposta di registro agevolata nel caso di un’area assoggettata – da parte degli strumenti urbanistici comunali – ad un atto unilaterale d’obbligo con natura convenzionale e non ad un piano particolareggiato di zona.
La decisione ha portato il contribuente ad impugnare l’avviso di liquidazione e la Corte di Cassazione a pronunciarsi mediante
ordinanza n. 26046/2011.
Per i Supremi giudici, l’agevolazione dell’imposta di registro all’uno per cento è applicabile ogni volta che il terreno è considerato edificabile, in quanto inserito in un piano urbanistico anche se di fatto non si tratta di un piano particolareggiato.
Per di più, in presenza di un piano regolatore generale che prevede tutte le prescrizioni necessarie per l’edificazione, il piano particolareggiato non è ritenuto necessario e l’imposta agevolata è comunque applicabile.