Sì all’imposta di bollo per i documenti di accettazione/offerta scambiati sul Mepa

Pubblicato il 17 dicembre 2013 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 96 del 16 dicembre 2013, fornisce chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’imposta di bollo ai documenti di offerta e accettazione per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno del Mepa (Mercato elettronico della pubblica amministrazione).

Alla società istante che aveva evidenziato come tali documenti fossero redatti in formato elettronico e firmati digitalmente solo dal soggetto che emana il documento, per cui dovevano essere ricondotti nell’ambito di applicazione della disposizione di cui all’articolo 24 della Tariffa Parte seconda del Dpr 642/1972 e, dunque, assoggettati all’imposta di bollo solo in caso d’uso, l’Agenzia risponde asserendo che le offerte delle ditte e le accettazioni delle Amministrazioni non possono essere fatte rientrare nella casistica prevista dalla disposizione di legge citata.

Si tratta, infatti, di transazioni particolari che possono intercorrere solo tra le pubbliche amministrazioni e le ditte abilitate e che avvengono seguendo una specifica procedura informatica che non le accomuna ad un contratto concluso per corrispondenza, che sconterebbe l'imposta solamente in caso d'uso, quanto piuttosto ad una vera e propria scrittura privata che deve essere assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 642/1972.

Nel documento di accettazione che viene inviato in fac-simile alla controparte vi sono riportati tutti gli elementi tipici che integrano la fattispecie di un vero e proprio contratto: pertanto, tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato sconta l’imposta di bollo.

Con la risoluzione n. 95/E/2013, invece l’Agenzia delle Entrate fornisce ad una società olandese che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, alcuni chiarimenti circa l’applicabilità del “bollino compenetrativo” sulle polizze assicurative commercializzate in Italia.

La società istante ritiene di non dover applicare tale bollino sulle polizze commercializzate in Italia, essendo questo un adempimento formale superato dall’evoluzione legislativa.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, a sua volta, come l’obbligo di apporre il “bollino compenetrativo” istituito dal Regio Decreto 26 gennaio 1896 n. 69 sui documenti delle polizze assicurative non sia più in vigore essendo stato abrogato dal Dlgs 212/2010. L’adempimento dunque non è più operante e rimane ferma solo la disposizione della legge n. 1216/1961 secondo cui i contratti assoggettati all’imposta sulle assicurazioni non scontano né l’imposta di bollo né quella di registro.
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