Sì alla richiesta di rimborso dell’Iva indebita all’Erario e al fornitore
Pubblicato il 16 settembre 2011
La Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare una richiesta di rimborso delle somme versate all’erario dalla Banca Nazionale dell’Agricoltura SpA, a titolo di imposta sul valore aggiunto sui compensi percepiti per l’attività di riscossione dei contributi consortili, svolta per conto di tre consorzi di bonifica dal 1984 al 1994, e successivamente dichiarata non dovuta dopo un lungo percorso giurisprudenziale, ha rinviato la questione dinnanzi alla Corte di Giustizia europea.
Con la sentenza relativa alla causa
C-427/10, l’Avvocato Generale presso la citata Corte, ha reso, in data 15 settembre 2011, le seguenti conclusioni:
il principio del nostro ordinamento secondo cui nel caso di indebito versamento dell’Iva il soggetto passivo può azionare il rimborso nei confronti del Fisco entro il termine di decadenza biennale (art. 21, comma 2, Dlgs 546/92), ricorrendo al giudice tributario in caso di rifiuto, è valido; così come pure è accolta la richiesta di ripetizione dell’imposta indebitamente versata non all’Erario, ma al fornitore, attraverso un’azione civilistica, che ha un termine di prescrizione di dieci anni.
Dunque, il doppio termine previsto per il rimborso dell’Iva non dovuta è compatibile con il diritto comunitario a patto, però, che la norma che stabilisce questo principio sia applicata in conformità “
ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento e nel rispetto del diritto di proprietà”.
Si legge, infatti, nella sentenza che:
“I principi di neutralità, di effettività e di non discriminazione non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che, in materia di imposta sul valore aggiunto indebitamente versata all’erario, in primo luogo, conferisce diritti diversi assoggettati a termini diversi di decadenza o eventualmente di prescrizione, da un lato, al prestatore di servizi in quanto soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto e, dall’altro, al committente di servizi in quanto soggetto al quale è stata addebitata l’imposta sul valore aggiunto e, in secondo luogo, attribuisce competenza a giudici diversi per le eventuali relative controversie”, purché detta normativa sia applicata conformemente ai principi di cui sopra.