Con sentenza n. 34687 del 24 settembre scorso, la Cassazione ha annullato un'ordinanza con cui i giudici di merito avevano confermato la decisione del Gip di non convalidare il sequestro preventivo operato in via di urgenza dalla polizia giudiziaria nei confronti di un'autovettura il cui conducente era stato sorpreso alla guida in stato di ebbrezza.
La polizia giudiziaria aveva proceduto al sequestro del veicolo in considerazione della circostanza che anche il proprietario, anche se non era alla guida, era presente come passeggero all'interno dell'auto.
I giudici di Cassazione hanno ritenuto legittimo tale operato, sottolineando come il dettato normativo di cui all'articolo 186 del Codice stradale e all'articolo 240, comma 2 del Codice penale stabilisce che vada sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, “salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato”; nella specie - continua la Corte - il proprietario del veicolo non poteva considerarsi certamente“estraneo” in quanto era presente sul mezzo quale passeggero ed anche lui con sintomi esteriori di ebbrezza analoghi a quelli presentati dal conducente. Per la Cassazione, in definitiva, è estraneo al reato solamente colui che non abbia avuto nessun collegamento diretto o indiretto con la consumazione del reato stesso.
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