Si apre la strada alla rieleggibilità per tre mandati per i revisori contabili che prestano la loro opera negli enti locali.
La possibilità è stata prevista dall’ordinanza n. 5324 del 26 ottobre 2009 del Consiglio di Stato che rende nulla la previsione espressa dal parere del 15 luglio 2009 del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti secondo cui i revisori non potevano ricoprire l’incarico per tre volte in tutto l’arco della loro carriera, nemmeno in caso di interruzione tra i primi due incarichi consecutivi ed il terzo.
Ora l’ordinanza elimina il divieto assoluto di un terzo mandato precisando che è possibile riottenere la carica per la terza volta a patto che vi sia un intervallo tra i primi due mandati consecutivi ed il successivo.
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