Sì al credito d’imposta estero ma nei limiti delle tasse locali
Pubblicato il 11 marzo 2008
L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 83/2008, precisa che spetta il credito per le imposte pagate all’estero con riferimento a un tributo sostitutivo pagato in Tunisia, nei limiti della quota riferibile alle locali imposte sul reddito. La precisazione è scaturita a seguito del quesito sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria da una società con domicilio fiscale in Italia che, con una sua stabile organizzazione collocata in Tunisia, gestisce in questo Paese un gasdotto. Per il fatto di pagare un tributo onnicomprensivo che copre, oltre alle tasse indirette e doganali, anche l’imposta tunisina sulle società, l’interpellante ha diritto al credito d’imposta disciplinato dall’articolo 165 del Tuir. Per la quantificazione del suddetto credito si dovrà calcolare la quota del tributo onnicomprensivo corrispondente all’imposta sulla società.