Nella Finanziaria 2008 si pone rimedio ai rischi di retroattività dei nuovi requisiti di ruralità con la previsione che per i periodi d’imposta precedenti al 2008 non è ammessa la restituzione dell’Ici versata per i fabbricati qualificati come rurali dalla legge 222/07. Tuttavia, la scadenza al 30 novembre 2007 del termine per l’accatastamento dei fabbricati ex rurali coincide con l’entrata in vigore della legge citata – la 222/07 – che all’articolo 42-bis ha largamente esteso l’elenco degli immobili rurali esentati dall’Ici. Questo, da un lato annulla i rischi di rimborsi del gettito versato negli anni pregressi, ma dall’altro ostacola le attività di accertamento e riscossione dell’Ici su tali fabbricati relativamente alle precedenti annualità.
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