Ruolo straordinario, cartella da annullare se non motivata

Pubblicato il 09 giugno 2021

Cartella da annullare in difetto di motivazione circa la sussistenza delle ragioni di pericolo per l’iscrizione nel ruolo straordinario. Non è sufficiente un mero rinvio all’avviso di accertamento.

Pericolo per la riscossione, onere di motivazione a carico del Fisco

L’Amministrazione finanziaria è tenuta a esplicitare, anche in forma sintetica e con motivazione per relationem, le ragioni per cui ritiene sussistente il fondato pericolo per la riscossione che legittima l’iscrizione a ruolo straordinario dell’intero debito tributario non definitivo.

E’ sulla scorta di tale assunto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15940 dell’8 giugno 2021, ha definitivamente annullato una cartella di pagamento a titolo di Irpeg e Irap, notificata a una Spa, conseguente a iscrizione a ruolo straordinario.

I giudici di merito avevano dato ragione alla società contribuente, oppostasi alla cartella esattoriale in quanto l’atto impositivo era privo di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo per la riscossione, presupposto fondante l’iscrizione nel ruolo straordinario.

Decisione confermata anche dalla Suprema corte, secondo la quale la CTR, dopo aver accertato che nella cartella di pagamento non era stata data alcuna indicazione delle ragioni per cui l’Ufficio finanziario aveva ritenuto di dover procedere al ruolo straordinario, aveva correttamente concluso per l’illegittimità della medesima, per difetto di motivazione circa la sussistenza delle ragioni di pericolo.

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