RUNTS, iscrizione Enti di protezione civile

Pubblicato il 04 luglio 2022

Arrivano dal Ministero del lavoro, con la Nota n. 9663 del 30 giugno 2022, risposte a vari quesiti pervenuti in ordine alla verifica delle condizioni per l’iscrizione al RUNTS degli enti di protezione civile.

Terzo settore e protezione civile, il quadro normativo

Il Codice del Terzo settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017, ha armonizzato le discipline in vigore in tema di volontariato e promozione sociale favorendo, in particolare, gli Enti operanti nel settore della protezione civile escludendoli dal computo ai fini dell'osservanza della disposizione riguardante i limiti di presenza di enti diversi dalle ODV nella composizione della base associativa delle ODV di secondo livello.
Il Codice della protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018), armonizzando la disciplina adottata con il Codice del Terzo settore con le esigenze tecnico-operativa proprie del Servizio nazionale, ha inoltre stabilito che per operare nel settore della protezione civile è richiesta l’iscrizione nell’apposito Elenco nazionale che, diversamente dal RUNTS, ha finalità specificamente operativa, essendo preposto alla verifica di requisiti di natura tecnica necessari a garantire le condizioni di sicurezza per i volontari e le popolazioni assistite.

I gruppi di protezione civile

L’articolo 35 del Codice di protezione civile contiene la disciplina dei gruppi comunali di protezione civile, definiti ETS costituiti in forma specifica e caratterizzati da un significativo legame con l’ente locale cui, come detto, si applica la deroga al divieto di direzione, controllo e coordinamento da parte delle pubbliche amministrazioni.

Detti gruppi sono costituiti con delibera del Consiglio comunale, sulla base di uno schema tipo improntato ai due seguenti principi:

Tutti gli aspetti gestionali sono quindi rimessi alla sfera pubblica, mentre la componente volontaria assicura l’individuazione del proprio coordinatore operativo in modo democratico, ferma restando comunque la possibilità di costituire anche gruppi intercomunali e provinciali.
Essendo il gruppo comunale distinto dal Comune in termini di alterità funzionale, deve perciò escludersi la incompatibilità, prevista dal Codice del Terzo settore, per il dipendente comunale che sia al contempo volontario del gruppo comunale di protezione civile.

L’iscrizione al RUNTS

I gruppi comunali, ai sensi del successivo D.M. 106/2020, sono compresi nella sezione del RUNTS “Altri enti del terzo settore se siano iscritti nell’elenco nazionale protezione civile e se costituiti previa delibera comunale, predisposta sulla base di uno schema tipo approvato con direttiva di prossima emanazione del Presidente del Consiglio; da ciò ne deriva, prosegue il Ministero, che gli uffici del RUNTS devono accertare esclusivamente la regolarità formale dell'istanza di iscrizione del gruppo comunale di protezione civile, cioè la presenza dei dati e delle informazioni necessarie e la completezza della documentazione allegata, escluso ogni sindacato sui contenuti dello statuto del gruppo comunale di protezione civile.

In conclusione, quindi, per le realtà in fase di trasmigrazione, gli uffici del RUNTS adotteranno un provvedimento di iscrizione immediatamente efficace ma subordinato all’adeguamento dello Statuto, pena cancellazione dal RUNTS.
Per i gruppi comunali diversi da quelli trasmigrati, invece, si potrà accedere al Runts solo a seguito del recepimento della delibera di cui sopra.
Per le altre forme di organizzazione di protezione civile, infine, l’accesso al RUNTS sarà possibile solo se gli Statuti siano conformi alle disposizioni del Codice.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy