Il limite di tollerabilità delle immissioni sonore non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta pertanto al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità in un determinata zona ed individuare gli accorgimenti idonei a ridurre le immissioni nell'ambito della stessa.
A sancirlo, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, confermando la condanna di Trenitalia al risarcimento dei danni, per emissioni di rumore troppo alte, nei confronti degli abitanti le zone limitrofe alle aree in cui svolge movimentazione dei vagoni ferroviari.
Nel caso di specie - secondo la Cassazione con sentenza n. 20198 del 7 ottobre 2016 – non è censurabile la decisione della Corte di merito, basatasi su un apprezzamento concreto ancorato al c.d. criterio del “differenziale”, ritenendo le immissioni sonore in questione superiori alla normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. (sebbene i limiti riscontrati fossero inferiori a quelli previsti dalla specifica disciplina sull'inquinamento acustico da traffico ferroviario).
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