RSPP interno anche non dipendente ma ben presente
Pubblicato il 06 novembre 2014
Con apposito quesito, la Confcommercio ha chiesto se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all’interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, D.Lgs. n.
81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge.
La Commissione interpelli sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’
interpello n. 24 del 4 novembre 2014, ha chiarito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (
RSPP) si considera
interno quando -
a prescindere dalla tipologia contrattuale che lo lega al datore di lavoro – lo stesso sia
incardinato nell’ambito dell’organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell’azienda.
Pertanto, spetta al datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.
Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell’azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell’organizzazione aziendale può possedere.
Quindi, conclude la Commissione, il termine "
interno" non può intendersi equivalente alla definizione di "
dipendente", ma deve essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una
presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.