Il bonus R&S - credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ex art. 3 del Dl 145/2013, come modificato dalla legge di Stabilità 2015 - è cumulabile: come spiega già la circolare 5/E/2016, non c'è un divieto di cumulo dell’agevolazione con altre misure di favore.
La corretta valorizzazione dei costi rilevanti ai fini della determinazione dell’agevolazione, con riferimento sia al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del bonus sia ai periodi rilevanti per il calcolo della media di riferimento (triennio precedente), prevede che i costi vanno assunti al lordo di altri contributi ricevuti sui medesimi.
A seguito del calcolo occorre verificare che il credito d'imposta spettante, cumulato con i contributi ricevuti in relazione ai costi eleggibili presi a base di calcolo del beneficio, non risulti superiore ai medesimi costi ammissibili nel periodo di imposta per il quale si intende accedere all’agevolazione.
A spiegarlo l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66 del 3 agosto 2016.
Le spese per le quali si intende fruire del credito d’imposta vanno assunte al lordo dei contributi ricevuti (anche nel caso in cui il contributo sia pari all’intero costo) e raggruppate per singole categorie di costi ammissibili, e non per singoli progetti del contribuente.
L'istante, che riceve la risposta con la risoluzione in oggetto, può, dunque, usufruire di due differenti agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo previste dall’Unione europea e, nel contempo, beneficiare del bonus “nazionale” R&S.
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