Rottamazione-ter, prescrizione quinquennale per i crediti previdenziali

Pubblicato il 28 gennaio 2020

Per i crediti previdenziali affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione permane la prescrizione quinquennale, anziché decennale, anche dopo la rottamazione-ter. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824 del 27 gennaio 2020. Nel caso di specie, gli ermellini - confermando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze – rigettavano il ricorso proposto dall’esattore.

Prescrizione crediti previdenziali, l’orientamento giurisprudenziale

La Corte di Cassazione parte dall’assunto che il conferimento al concessionario della funzione di procedere alla riscossione dei crediti, nonché la regolamentazione ex lege della procedura e la previsione di diritti e obblighi del concessionario stesso, non determina il mutamento della natura del credito previdenziale e assistenziale, in quanto assoggettato per legge ad una disciplina specifica. Né tantomeno potrebbe determinarsi in tal modo una modifica del regime prescrizionale, che per i contributi sarebbe incompatibile con il principio di “ordine pubblico” dell’irrinunciabilità della prescrizione.

Quindi, in assenza di un titolo giudiziale definitivo, che accerti con valore di giudicato l’esistenza del credito e produca la rideterminazione in dieci anni della durata del termine prescrizionale, afferma la Suprema Corte, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dall’art. 3 della L. n. 335/1995 e non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione della regola generale sussidiaria di cui all’art. 2946 cod. civ.

Pace fiscale, prescrizione decennale non opponibile ai cittadini

Infine, gli ermellini richiamano brevemente anche la nuova norma prevista all’art. 1, co. 197 della L. n. 145/2018 (cd. “pace fiscale”). Tale provvedimento contempla un termine di prescrizione decennale che è relativo al “riaffido” da parte dell'ente creditore all'agente per la riscossione dei crediti, già oggetto di dichiarazione di “saldo e stralcio” ai sensi del co. 184 e ss. dello stesso art. 1, e rispetto ai quali siano sorte irregolarità falsità.

Nello specifico, la norma contenuta nella cd. “pace fiscale” afferma che - nei casi di irregolarità della rottamazione-ter - il "saldo e stralcio" non avrà luogo e l'ente creditore procederà, a seguito di segnalazione all'agente della riscossione del termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Per la Suprema Corte, però, questa norma è valida unicamente fra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate Riscossione e non è opponibile al cittadino che non ha versato regolarmente i contributi.

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