L’Agenzia delle Entrate scioglie il dubbio se il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per effetto della definizione agevolata comporti anche l’estinzione delle procedure di pignoramento presso terzi e renda, dunque, inefficace il pignoramento nei confronti del terzo pignorato.
Lo fa con la risposta ad interpello n. 128 del 12 maggio 2020, con la quale accoglie l'interpretazione di un contribuente e rimette nella sua disponibilità le somme oggetto di pignoramento che il proprio creditore doveva versare.
La vicenda oggetto dell’interpello esaminato vede protagonista un debitore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), che vantava un credito nei confronti di un altro soggetto (terzo pignorato) derivante dalla cessione dell’azienda, da versare in sette rate annuali.
Con due distinti atti di pignoramento presso terzi, l’Ader aveva pignorato i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, il quale nell’ambito di entrambe le procedure rendeva una dichiarazione positiva, con la quale precisava che i propri crediti non erano immediatamente esigibili essendo dovuti a scadenze future contrattualmente pattuite.
Il giudice, in sede di udienza, emetteva una ordinanza di assegnazione del credito in favore dell'Agente della riscossione, fino a concorrenza del debito tributario iscritto a ruolo, oltre interessi e spese di procedura.
Con riferimento ai suddetti debiti tributari oggetto dei due pignoramenti, l’istante ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, di cui all'articolo 3 del Decreto legge n. 119/2018 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Quantificato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e l'importo delle singole rate, provvedeva a pagare le prime due rate della definizione agevolata per rivolgersi, poi, all’Amministrazione finanziaria per sapere se con il suddetto pagamento il pignoramento fosse venuto meno, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato.
Nell’interpello n. 128/E/2020, l’Agenzia delle Entrate risponde positivamente, richiamando un quesito già posto nell’ambito di Telefisco 2019 con il quale era stato precisato che, “a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, per i debiti interessati, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e devono essere sospese quelle già in corso, salvo che non si sia tenuto il primo incanto andato a buon fine. Pertanto, non possono proseguire neanche le procedure di pignoramento verso terzi”.
Ora, l’Agenzia delle Entrate fa un passo in avanti, specificando che le norme richiamate al comma 10, lettera e) e al successivo comma 13, lettera b) dell’articolo 3 del Dl n. 119/2018 vanno applicate a tutte le procedure esecutive e non solo a quelle relative a beni mobili o immobili. Infatti, si legge nel documento di prassi, queste “trovano applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi”.
Pertanto, con riferimento al caso prospettato:
con la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, tutte le procedure esecutive in corso si interrompono, compreso il pignoramento presso terzi;
sono fatte salve solo quelle per le quali si è tenuto l'incanto con esito positivo;
pagata la prima rata, le procedure si estinguono;
sono svincolate le somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell'istante.
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