Tutte le rate relative alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio del 2020 devono essere versate entro il 30 novembre 2021; ma lo stesso termine vige anche per le medesime rate in scadenza nel 2021. E’ quanto stabilito dal Decreto fiscale (n. 146 del 21 ottobre 2021).
Tale provvedimento ha disposto che i contribuenti non in regola con i pagamenti delle definizioni agevolate per i carichi affidati all’agente della riscossione previste dagli articoli 3 e 5 del D.L. n. 119/2018 (rottamazione dei ruoli) e dall’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge n. 145/2018 (saldo e stralcio degli omessi versamenti) non decadano dai benefici, ma vengano riammessi nei termini per il pagamento delle rate scadute.
La definizione agevolata – Dl n. 119/2018 - per sostenere i contribuenti debitori con l’Agenzia della riscossione, prevede la possibilità estinguere i debiti iscritti a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento, versando le somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Gli importi, però, vanno maggiorati dell’aggio, delle spese per procedure esecutive e dei diritti di notifica.
Coloro che si trovano in regola con quando dovuto per il 2019, non decadono dai benefici della rottamazione ter qualora non abbiano effettuato i dovuti pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 se provvedono entro il 30 novembre 2021. Non sono previste maggiorazioni.
Essendo ammessi i cinque giorni di tolleranza, la scadenza deve intendersi fissata al 6 dicembre 2021.
La stessa data del 30 novembre (6 dicembre) rappresenta il termine per pagare le rate della rottamazione-ter (28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre) e del saldo e stralcio (31 marzo, 31 luglio) in scadenza nel 2021 per non incorrere nella perdita dei benefici fiscali.
Con riferimento al saldo e stralcio, i contribuenti decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, non potendo avvalersi della riammissione in termini prevista per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020, hanno la possibilità di richiedere la rateizzazione delle somme ancora dovute ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/1973.
Stesso discorso vale per gli importi delle precedenti rottamazioni (rottamazione-1 e rottamazione-bis) che non sono stati pagati.
Con il Decreto Sostegni (n. 41/2021) è stato istituito un nuovo beneficio a favore dei contribuenti: lo stralcio dei debiti per carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che alla data del 23 marzo 2021 avevano un importo residuo (composto da capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), fino a 5.000 euro.
E’ stata stabilita come data di cancellazione delle posizioni coinvolte quella del 31 ottobre 2021.
Essendo stato fissato al 30 novembre 2021 termine di pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, il contribuente può verificare, prima di eseguire il pagamento, l’avvenuto stralcio delle posizioni fino a 5.000 euro che lo riguardano.
A tal proposito, un nuovo servizio attivato dall’AdER è la verifica, nel piano dei pagamenti, dell’annullamento dei carichi relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio che rientrano nello stralcio dei debiti fino a 5.000 euro.
In sostanza, è stato reso disponibile un servizio online per accertare la presenza di cartelle oggetto di cancellazione all’interno del proprio piano di definizione agevolata. Se dalla verifica emerge la cancellazione di carichi, è possibile stampare direttamente i nuovi moduli.
I contribuenti che non ottemperano ai pagamenti richiesti relativi alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio in scadenza il 30 novembre (6 dicembre) 2021 avranno come conseguenza la decadenza dalla definizione agevolata.
Pertanto, verrà ricalcolato il debito originario a cui saranno aggiunti sanzioni ed interessi. Inoltre, non sarebbe possibile accedere ad una nuova rateizzazione.
Le somme eventuali versate saranno considerate come acconto dell’intero debito dovuto.
Mentre si scrive, vi sono voci su pressing di alcuni partiti per ottenere un ulteriore slittamento della scadenza del 30 novembre. L'ipotesi è di spostare la data al 31 dicembre. Ma il problema è trovare risorse per coprire il differimento che costerebbe allo Stato 500 milioni.
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