Battute finali per la presentazione delle domande di “rottamazione” delle cartelle. La scadenza è fissata dalla legge al prossimo 30 giugno, termine entro il quale è ancora possibile aderire alla Definizione agevolata. Le richieste possono essere trasmesse esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
A ricordarlo è il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 27 giugno 2023, che specifica anche che il termine di adesione è posticipato al 30 settembre 2023 per i contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dai gravi eventi alluvionali, indicati nell’allegato 1 del decreto Alluvione (DL n. 61/2023).
L’Associazione nazionale dei commercialisti, come già fatto in occasione del termine originario di scadenza della Rottamazione quater, continua a denunciare i disservizi nel funzionamento del portale di AdER che rendono difficoltosa l’adesione da parte dei contribuenti.
Per esempio, si evidenzia che il contribuente non risulta avere più la possibilità di selezionare le cartelle da rottamare e per riuscire a presentare la domanda lo stesso deve necessariamente selezionare tutte le cartelle riepilogate nel prospetto della propria posizione.
Sottolinea il Presidente Cuchel che tali disservizi legati all’adesione alla definizione agevolata non solo penalizzano i contribuenti che intendono ricorrere alla misura, ma inevitabilmente complicano il lavoro dei professionisti intermediari in un periodo nel quale i loro studi sono già sotto grande pressione.
In data 5 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate Riscossione ha aggiornato nuovamente le FAQ in materia di Definizione agevolata, regolata dalla Legge di bilancio 2023 e successivamente modificata dal cosiddetto Decreto Omnibus (Dl n. 51/2023).
Proprio quest’ultimo provvedimento (art. 4) è intervenuto per allungare i termini di presentazione della domanda di adesione alla definizione agevolata (Rottamazione-quater) portandolo al 30 giugno 2023, dall’iniziale data del 30 aprile come disposta dalla Legge n. 197/2023.
Successivamente è intervenuto il “Decreto Alluvione” (DL n. 61/2023) a ritoccare nuovamente i termini di adesione alla Rottamazione quater, concedendo più tempo ai residenti dei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali accaduti nel mese di maggio 2023.
A seguito di ciò, l’AdeR ha aggiornato il pdf delle FAQ sulla Rottamazione quater, con il nuovo calendario delle scadenze della definizione agevolata delle cartelle esattoriali in recepimento delle nuove disposizioni agevolative introdotte con il DL n. 61/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2023.
Vediamo con ordine le prossime scadenze.
Con la pubblicazione in GU n. 108/2023 del Decreto legge n. 51/2023 viene riscritto il calendario della Rottamazione quater che subisce le seguenti modifiche.
Il cosiddetto Decreto Omnibus ha previsto che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 30.06.2022 possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:
NOTA BENE: In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.
I pagamenti sono considerati regolari, se effettuati con un ritardo non superiore a 5 giorni dalla scadenza. Questo significa che, ad esempio, il pagamento della prima o unica rata in scadenza il 31 ottobre 2023, considerato che il 5 novembre è domenica, è regolare se eseguito entro il 6 novembre 2023.
L’articolo 4 del Dl n. 51/2023 ha, infatti, differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione.
Di conseguenza, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 settembre 2023 (nuovo termine introdotto dall’articolo 4 del DL n. 51/2023), una “Comunicazione” di:
Dunque, sta per scadere il termine entro il quale i contribuenti possono presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata.
La domanda può essere presentata in pochi passaggi, esclusivamente in via telematica sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica sia in area riservata.
Per approfondire si invita a leggere il post: Rottamazione quater con proroga: la Riscossione aggiorna le Faq.
A seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito i territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023, sono slittati di tre mesi tutti i termini della rottamazione.
A disporre la proroga è stato l'articolo 1, comma 9 ultimo periodo, del Decreto legge n. 61/2023 (c.d. Decreto alluvione), che ha posticipato ufficialmente:
ATTENZIONE: A slittare di tre mesi saranno anche tutte le scadenze dei pagamenti ed il momento di applicazione degli interessi sulle rate successive alla prima in caso di versamento con modalità dilazionata.
L’AdeR con una nuova FAQ specifica che i soggetti interessati dalla proroga sono coloro con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”.
Per questi i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e s.m.i., sono prorogati di 3 mesi.
Nel comunicato stampa del 9 giungo 2023, con il quale l’AdeR ricorda le scadenze per richiedere la rottamazione delle cartelle e lo slittamento del termine per le zone colpite dal maltempo, si rammenta anche che il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.
In particolare, nel comunicato stampa AdER del 9 giugno si specifica, che per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione (le procedure esecutive e cautelari ovvero ipoteche, fermi e pignoramenti).
Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Inoltre, sono bloccati i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).
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