Ultimissimi giorni a disposizione dei contribuenti per pagare la seconda rata della Rottamazione quater delle cartelle.
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) introdotta dalla Legge n. 197/2022, è necessario effettuare il versamento della seconda rata entro il 30 novembre 2023. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni, per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro martedì 5 dicembre 2023.
Questo l’incipit della pagina dedicata alla Rottamazione quater dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, aggiornata con la prossima scadenza del 30 novembre.
Si ricorda che dopo la scadenza del 31 ottobre 2023 (con margine di tolleranza fino al 6 novembre), entro cui doveva essere pagata la prima rata, o la rata unica, da parte dei i contribuenti che hanno presentato domanda di accesso alla Rottamazione quater, il nuovo appuntamento consiste nel pagamento di un ulteriore 10 per cento delle somme dovute.
Per un approfondimento si rinvia al post: “Rottamazione-quater: ultimo giorno per il pagamento”.
La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la "Rottamazione-quater” dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Il Decreto-legge n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al 30 giugno il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.
L’articolo 4 del suddetto decreto ha, infatti, previsto le seguenti scadenze per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata:
NOTA BENE: Le restanti rate andranno saldate entro il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
L’importo della prima e della seconda rata sarà pari al 10% delle somme complessivamente dovute, mentre le restanti rate saranno di pari importo.
ATTENZIONE: Un calendario a parte è previsto per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione” (D.L. n. 61/2023, convertito nella Legge n. 100/2023).
Per questi è stabilito che i termini e le scadenze della Definizione agevolata, prevista dalla Legge n. 197/2022 e successive modifiche, sono prorogati di 3 mesi.
Pertanto, le scadenze che interessano i suddetti soggetti sono, così, riformulate:
NOTA BENE: Se, da una parte, l’istituto della Rottamazione quater ha il vantaggio per i contribuenti in difficoltà di diluire l’importo totale da pagare in un arco di tempo abbastanza lungo, è evidente, dall’altra parte, che le prime due rate del piano di rateazione sono piuttosto ravvicinate e di importo non indifferente, richiedendo il versamento del 20% del totale in meno di trenta giorni.
Ciò potrebbe essere difficoltoso per molti contribuenti che si potrebbero trovare nella condizione di non avere la disponibilità economica per affrontare i suddetti due versamenti.
ATTENZIONE: Ricorda l’Agenzia delle Entrate Riscossione che in caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, verranno meno i benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Che fare quindi in mancanza della provvista necessaria per osservare la scadenza della seconda rata?
A livello legislativo, si sta pensando ad una proroga della seconda rata al 2024, ma, di fatto, questa è solo un’ipotesi, mentre un'altra soluzione è offerta direttamente dal Fisco.
La difficoltà di far fronte al 20% dei debiti definiti in un mese, trova una soluzione nell’utilizzo del servizio online ContiTu, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il servizio consente di rimodulare il proprio piano di pagamento, permettendo di pagare solo alcune delle cartelle o degli avvisi per i quali è stata inizialmente presentata domanda di adesione alla Rottamazione quater.
Si tratta di una soluzione di compromesso che consiste nella possibilità di mantenere in essere la definizione solo per quelle cartelle in relazione alle quali si riesce a pagare le relative rate.
E’ possibile escludere alcune delle cartelle dalla Rottamazione quater, per ridurre l’importo delle rate dovute.
Pertanto, se la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta, ma si intende pagare solo alcune delle cartelle/avvisi compresi nella “Comunicazione” che si è ricevuto, si può utilizzare il servizio ContiTu.
Il servizio online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi, consente di rimodulare l’importo totale del piano dei versamenti, richiedendo i bollettini aggiornati al nuovo importo, ripartito secondo il numero di rate indicato in fase di adesione.
ATTENZIONE: Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione” non inseriti nella rimodulazione, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l’Agente della riscossione dovrà riprendere - come prevede la legge - le azioni di recupero.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare.
Questi i passaggi da seguire:
ATTENZIONE: Per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.
L’AdER nella pagina dedica ricorda, infine, che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", si potrà modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intendono più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
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