Per ottenere la sospensione della controversia fino al 31 dicembre 2018, il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti tributarie con l’Agenzia delle Entrate è tenuto a depositare, entro il 10 ottobre 2017, copia della domanda e del relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, dove non siano previsti versamenti, copia della sola domanda di definizione.
L’adempimento è previsto dall’articolo 11, comma 8, Dl n. 50/2017, che ha introdotto la disciplina della c.d. rottamazione delle liti tributarie.
Si ricorda che la norma non ha previsto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione l’effetto di sospendere il giudizio. Pertanto, i giudizi definibili sono sospesi su richiesta del contribuente.
Come ha chiarito la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/2017, quando la lite è diventata oggetto di definizione, presentando la relativa domanda e il pagamento di quanto dovuto o della prima rata, sul contribuente ricade l’onere di richiedere la sospensione del giudizio, che opererà fino al 31 dicembre 2018, depositando anche copia della domanda di definizione e del versamento effettuato.
La richiesta di sospensione va presentata al giudice presso il quale la causa è pendente.
Poiché la completa definizione agevolata della controversia costituisce causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, tale dichiarazione può essere effettuata dal giudice comunque ne venga a conoscenza, anche a seguito di comunicazione da parte dell’ufficio che sta in giudizio.
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