Rottamazione cartelle: lite estinta solo dopo integrale pagamento

Pubblicato il 02 maggio 2022

Dopo che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata, la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è subordinata alla prova, gravante sul medesimo, di aver estinto interamente il debito tributario.

E' quanto precisato dalla Corte di cassazione nel testo della decisione n. 13497 del 29 aprile 2022, di accoglimento del ricorso avanzato dall'Agenzia delle Entrate contro la dichiarazione di cessazione della materia del contendere pronunciata dalla CTR in riferimento alla causa promossa da un contribuente per impugnare una comunicazione di irregolarità notificatagli a seguito di controllo del modello unico.

La Commissione tributaria regionale, preso atto della dichiarazione del contribuente di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 1, commi 184 e 185 della Legge n. 145/2018, aveva provveduto a dichiarare l'estinzione della lite.

L'Amministrazione finanziaria si era opposta alla predetta decisione, deducendo, tra gli altri motivi, violazione e falsa applicazione di legge: secondo la ricorrente, la produzione, da parte del contribuente, della dichiarazione di adesione alla rottamazione saldo e stralcio non era idonea a comprovare la cessazione della materia del contendere, cessazione che poteva conseguire solo al pagamento integrale del debito tributario.

Definizione agevolata, estinzione lite tributaria

Doglianza, questa, a cui ha aderito anche la Suprema corte, dopo aver richiamato la normativa di riferimento e, in particolare, il comma 6, seconda parte dell'art. 3 del Dl n. 119/2018, a norma del quale: "l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati".

E' evidente - ha precisato il Collegio di legittimità - che la dichiarazione di estinzione della lite per cessazione della materia del contendere è subordinata alla prova, che grava sul contribuente, di aver estinto integralmente il debito con l'Erario.

Gli Ermellini, in definitiva, hanno accolto il ricorso del Fisco rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy