Rottamazione-bis. Dall’AeR comunicazione sulle rate residue da pagare

Pubblicato il 10 dicembre 2018

Il 7 dicembre 2018 è scaduto il termine per effettuare il versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, relative alla rottamazione-bis, per poter così accedere alla nuova rottamazione-ter.

Infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del Dl n. 119/2018, la regolarizzazione delle dette rate permette di avvalersi automaticamente dei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Cosa avviene dopo il 7 dicembre?

Senza che il contribuente debba porre in atto altri adempimenti, sarà l’Agenzia delle entrate-Riscossione che trasmetterà entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione”, contenente il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in 10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.

Dal 1° agosto 2019 saranno dovuti gli interessi nella misura dello 0,3%.

Al contribuente che ometta od effettui un insufficiente o tardivo versamento delle rate della rottamazione-bis, sarà inibito, per gli stessi carichi, l’accesso alla rottamazione-ter. Inoltre, l’Agenzia delle entrate-Riscossione sarà tenuta a riprendere le procedure di riscossione.

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