Il Tar per la Toscana ha accolto il ricorso avanzato da uno dei concorrenti di una procedura negoziata che era stata attivata da un Comune ai fini dell’affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale locale.
Il ricorrente, in particolare, si era opposto al provvedimento di ammissione alla gara di un altro concorrente, affidatario uscente della concessione, per asserita violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
I giudici amministrativi – sentenza n. 17 del 2 gennaio 2018 - hanno ritenuto fondata detta doglianza, ricordando come l’articolo 36, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016 sancisca, per i contratti - come quello in esame - sotto soglia, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, principio anche ribadito dall’articolo 36, comma 2 lett. b, del medesimo decreto legislativo.
Questo, senza contare che l’articolo 164, 2° comma, dello stesso decreto, riguardante i contratti di concessione, sancisce l’applicabilità anche alle concessioni delle previsioni del titolo II del codice e, quindi, anche dell’articolo 36.
In detto contesto – si legge nella decisione - l’omesso richiamo letterale del principio di rotazione nel corpo dei criteri di aggiudicazione delle concessioni previsti dal precedente articolo 30, 1° comma, “non esclude l’applicabilità del principio anche al settore delle concessioni, dovendo, al contrario, concludersi per il richiamo implicito dello stesso, attraverso il riferimento più generale al principio di libera concorrenza”.
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