Rivisti gli onorari dell'Avvocatura generale e delle avvocature degli enti pubblici
Pubblicato il 04 agosto 2014
L'articolo 9 del
Decreto legge n. 90/2014, la cui legge di conversione è attualmente all'esame del Senato, prevede, in materia di riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle
avvocature degli enti pubblici, l'abrogazione del comma 457 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e del comma 3 dell'articolo 21 del Regio decreto n. 1611/1933.
Detta ultima
abrogazione ha efficacia con riferimento alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Nelle ipotesi di
sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il
dieci per cento delle somme recuperate – prevede la norma – viene
ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti dalle altre amministrazioni,
in base alle norme del regolamento delle stesse.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 citato, inoltre, i
compensi professionali non vengono corrisposti ai dipendenti e al personale dell'Avvocatura dello Stato in tutti i casi di pronunciata
compensazione integrale delle spese, compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche.