Rivalutazioni, sprint finale

Pubblicato il 23 giugno 2008 E’ fissato al prossimo 30 giugno il termine ultimo per la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Si tratta di un operazione che interessa tutti quei contribuenti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi. In particolare: le persone fisiche che effettuano operazioni non rientranti nell’esercizio di attività commerciali; le società semplici e soggetti equiparati, gli enti non commerciali per i beni detenuti al di fuori dell’attività commerciale eventualmente esercitata oppure i soggetti non residenti che posseggono partecipazioni in società residenti , non riferibili a stabili organizzazioni nazionali. A proposito della possibilità di affrancamento di quote e beni posseduti al 1° gennaio è il caso di ricordare che: i possessori di partecipazioni qualificate o meno devono ricordare che la rivalutazione è finalizzata unicamente a essere utilizzata nei casi in cui il soggetto produce redditi diversi; le stessa manifesta la sua utilità nel caso di capital gain, mentre è indifferente nelle ipotesi di recesso, dove si producono redditi da capitali. Nel caso di rivalutazione da parte di un soggetto che poi dovesse decedere, si rammenta che agli eredi è riconosciuto esclusivamente il valore indicato nella dichiarazione di successione, con la conseguenza di una possibile inutilità di versamento. Nel caso di una donazione, invece, si riconosce il subentro del donatario nel costo riconosciuto in capo al donante. Per il riconoscimento fiscale della procedura di rivalutazione è necessario il rispetto di due requisiti: la predisposizione di una perizia giurata di stima del bene e il versamento dell’intera sostitutiva o della prima rata, nel caso in cui si decidesse per il versamento frazionato, con maggiorazione di interessi al 3% annuo delle rate successive alla prima.
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