Per chi si è avvalso della proroga ex articolo 1, comma 1053 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il versamento dell'imposta sostitutiva delle rivalutazioni resta fermo al 30 giugno 2020.
Entro tale data era dovuta la seconda rata per l’affrancamento di valore di aree e partecipazioni non quotate.
La motivazione è nella risposta n. 236/2020 dell’agenzia delle Entrate: il decreto Rilancio non proroga i termini di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta a seguito della rivalutazione dei titoli posseduti alla data del 1° gennaio 2019, ma riapre nuovamente i termini per avvalersi della procedura di rivalutazione anche con riferimento ai titoli posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Dunque, nessun decreto per l’emergenza COVID-19 ha prorogato la scadenza del 30 giugno 2020 fissato dal comma 1053 della legge n. 145/2018, per il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dovuta da chi si è avvalso della procedura di rivalutazione dei titoli posseduti al 1° gennaio 2019.
Avendo saltato la seconda rata il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso. Se avesse saltato la prima sarebbe decaduto dal beneficio: la prima (o unica) rata non può formare oggetto di ravvedimento.
Se ci si vuole avvalere dei nuovi termini - ex articolo 137 del decreto Rilancio - l'articolo 7, comma 2, lettere ee) ed ff) del dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011, prevede che:
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