La Legge di Bilancio 2024 (Legge del 30 dicembre 2023 n. 213) reintroduce e conferma la possibilità di rivalutazione fiscale per terreni e partecipazioni, una disposizione che segue le linee già tracciate dalla Legge n. 448/2001. Questa normativa ha visto diverse proroghe nel tempo e continua a permettere ai detentori di partecipazioni (sia quotate che non quotate) e di terreni (edificabili e agricoli) di sostituire il costo storico di tali beni con il valore derivante da una perizia di stima.
NOTA BENE: La finalità è quella di ridurre o azzerare la plusvalenza che potrebbe emergere in caso di cessione dei beni. L'imposta sostitutiva applicabile rimane fissata al 16% del "valore di perizia".
Il contesto normativo specifico, sia in termini di soggetti che possono avvalersi di questa agevolazione sia delle aliquote applicabili, rimane inalterato rispetto al passato. La Legge di bilancio 2024 estende nuovamente i termini per questa operazione, che resta una misura rilevante per le operazioni di riorganizzazione aziendale, particolarmente per le PMI e per il passaggio generazionale tipico delle imprese familiari italiane.
L'operazione di rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni per l’anno 2024 è indirizzata a un ampio spettro di soggetti e include specifici beni detenuti. Ecco un riassunto dettagliato dei criteri soggettivi e oggettivi di questa agevolazione fiscale:
Il calcolo dell'imposta sostitutiva nelle rivalutazioni di terreni e partecipazioni segue principi stabiliti, che assicurano trasparenza e coerenza nel trattamento fiscale. L'imposta è calcolata sul valore totale indicato nella perizia di stima. Questo aspetto è cruciale perché la perizia di stima determina il "valore di perizia" che sostituisce il costo storico dei beni per scopi fiscali. La circolare 1/E/2021 dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito l'importanza di basarsi sull'intero valore periziato per il calcolo dell'imposta.
Per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, il valore su cui calcolare l'imposta è il "valore normale", definito dall'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR. Questo corrisponde alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023. Il ricorso a questa media aritmetica garantisce che il valore attribuito alle partecipazioni sia rappresentativo delle condizioni di mercato al termine dell'anno precedente.
La perizia di stima, dunque, non solo serve a stabilire il valore aggiornato dei beni per la rivalutazione ma anche a legittimare il calcolo dell'imposta sostitutiva. Questa perizia deve essere redatta e giurata da un soggetto abilitato, garantendo così la precisione e l'affidabilità delle valutazioni effettuate, elementi fondamentali per il corretto assolvimento delle obbligazioni fiscali e la realizzazione delle strategie di gestione patrimoniale.
Per la rivalutazione fiscale del 2024, la Legge di bilancio stabilisce l'applicazione di un'imposta sostitutiva fissata al 16%, offrendo ai contribuenti la flessibilità nel metodo di pagamento.
L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30 giugno 2024 (che slitta all'1/7). È possibile optare per un pagamento rateale, suddiviso in tre rate annuali di pari importo. Dal secondo pagamento in poi, si applica un interesse annuo del 3%, calcolato a partire dalla data di scadenza della prima rata.
Per effettuare il pagamento, i contribuenti devono utilizzare il modello F24, inserendo i codici tributo specifici che sono stati definiti dalla risoluzione n. 23/2023 in relazione alla rivalutazione del 2023. I codici sono i seguenti:
- "8055" per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.
- "8056" per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
- "8057" per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
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