Entro il 16 febbraio 2024 i datori di lavoro devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta sostitutiva della rivalutazione sul trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2022.
Annualmente, entro il mese 31 dicembre i datori di lavoro devono provvedere al calcolo e al versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR) ai sensi dell'art. 2120 del codice civile.
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che matura gradualmente nel corso del rapporto di lavoro e che viene percepito dal lavoratore in un momento successivo rispetto al periodo stesso di maturazione.
In particolare, il trattamento di fine rapporto, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa (da riproporzionare eventualmente in dodicesimi per i rapporti cessati nel corso dell’anno) e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Il datore, oltre ad a accantonare la quota capitale dell’anno, sommando le retribuzioni concorrenti al calcolo del trattamento di fine rapporto e rapportarle al divisore 13,5, dovrà calcolare una quota finanziaria utile alla rivalutazione del fondo TFR al 31 dicembre dell’anno precedente.
Tale rivalutazione è assoggettata ad imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 11, comma 3, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, a decorrere dal 1° gennaio 2001, con aliquota pari al 17% (dall’anno 2015), da versare entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Si rammenta che l’acconto dell’imposta sostitutiva può essere determinato in base al c.d. metodo storico o al c.d. metodo previsionale.
Come evidenziato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 7 dicembre 2023, su istanza del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, il calcolo dell’acconto sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto poteva essere effettuato su un coefficiente più basso rispetto alle note regole inerenti al metodo storico previsionale, in considerazione degli indici di rivalutazione ISTAT sensibilmente più bassi rispetto a quelli dell’anno precedente.
L’amministrazione finanziaria ha, infatti, specificato che l'acconto può essere determinato presuntivamente avendo riguardo al 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.
Pertanto, entro il prossimo 16 febbraio 2024 il datore di lavoro deve versare l’eventuale saldo tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo “1713” per l’eventuale imposta definitiva dovuta sulla rivalutazione dei TFR accantonati al 31 dicembre 2022. Laddove, invece, l’acconto versato lo scorso 16 dicembre 2023, sia stato maggiore dell’imposta totale dovuta, l’eccedenza potrà essere recuperata mediante esposizione sul modello di pagamento F24 del codice tributo “6781” avente anno di riferimento 2023.
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