L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 46 del 2 agosto 2022, riesamina la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2022 in merito alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore ai fini fiscali che deriva dalla rivalutazione e/o dal riallineamento delle attività immateriali.
La L. n. 234/2021 ha modificato il Decreto Agosto aggiungendo all'articolo 110 il comma 8-ter per il quale: “La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo”.
A tale norma fa seguito un nuovo comma 8-quater che dispone di poter procedere alla deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo dell’importo mediante il versamento di un'imposta sostitutiva addizionale.
Ora, la risoluzione n. 46/2022 propone una nuova lettura della norma in base a quanto contenuto nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2022 [“il maggior valore attribuito, ai fini fiscali - in sede di rivalutazione e/o di riallineamento - alle attività immateriali (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), è deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in almeno 50 anni] e, di conseguenza, afferma che è applicabile la deduzione per le seguenti tipologie di attività rivalutate o riallineate:
- marchi e l’avviamento, indicati esplicitamente anche nella relazione illustrativa della Legge n. 234 del 2021;
- attività immateriali a vita utile indefinita di cui all’articolo 10 del D.M. 8 giugno 2011, a prescindere dall’imputazione al conto economico, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti per i marchi d’impresa e dell’avviamento, ai fini IRES, dall’articolo 103 del TUIR e, ai fini IRAP, dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto IRAP.
Invece, ne rimangono escluse le attività immateriali, diverse dalle precedenti, le cui quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50%, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, prima parte, del Tuir.
Ciò si intende interpretando la norma – il comma 8-ter - nel senso che la misura si applica ai soli beni per i quali il limite alla deducibilità delle quote di ammortamento in diciottesimi è stato espressamente contemplato dalla norma fiscale, a prescindere dalla durata del piano di ammortamento contabile e dal fatto che il piano condizioni la concreta durata dell’ammortamento fiscale.
La conferma arriva anche dal successivo comma 8-quater che consente di proseguire nella deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un diciottesimo di detto importo versando un’imposta sostitutiva.
Per quanto detto, deve intendersi superato quanto sostenuto nella risposta n. 108 del 2022.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".