Con lettera circolare prot. n. 314 del 22 giugno 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ricordato che il Decreto del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, ha stabilito che “le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%”.
Specifica l’INL che l’incremento si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018 e non sono previsti arrotondamenti delle cifre risultanti dal calcolo.
Inoltre, la lettera circolare ricorda che l’incremento in questione non si applica alle “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una “sanzione”.
Alla lettera circolare è allegato un utile quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti, con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.
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