Rivalutazione della maggiorazione sociale del reddito equivalente per Paesi stranieri

Pubblicato il 18 maggio 2017

Dal 1° giugno 2017 scatta la rivalutazione della maggiorazione sociale per l’anno 2016 da applicare al reddito equivalente per i paesi stranieri.

Il decreto del 18 aprile 2017, ministero del Lavoro e Mef, contiene la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28  dicembre 2001, n. 448.

Il livello di reddito equivalente è stabilito nella misura risultante dal prodotto del reddito di cui all'art. 5, comma 5, del DL 81/2007, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla legge n. 127/2007, per i coefficienti indicati per ciascun Paese nella tabella allegata al decreto.

Si specifica che la maggiorazione sociale non può dar luogo ad un reddito proprio superiore, per l'anno 2016, a 638,33 euro mensili per tredici mensilità e né può essere di importo inferiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l'importo del trattamento minimo INPS.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy