A seguito della reintroduzione, per mano della legge di Stabilità 2016, della possibilità di rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni se risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014 nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione, l'agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 30 del 26 aprile 2016, ha ridenominato i codici tributo “1811” e “1813”, di cui alle risoluzioni n. 33/2006 e n. 60/2014, nel modo seguente:
- “1811” denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni - art.1, c. 892, legge n. 208/2015”;
- “1813” denominato “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, legge n. 208/2015”.
La risoluzione n. 30 ricorda che, ai sensi del comma 894, dell'articolo 1, L. 208/2015, le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. E' prevista la compensazione.
Per tali codici tributo, a decorrere dal 9 maggio 2016 non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” del modello di pagamento F24.
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