Le controversie previste per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente da parte dell'avvocato devono essere trattate con la procedura del rito sommario di cognizione, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'an della pretesa.
Con riferimento alle medesime, non vi è possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda.
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 4002 depositata il 29 febbraio 2016.
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