Con il comunicato stampa del 15 dicembre 2021, l’INPS conferma di aver avviato l’attività di notifica delle ordinanze-ingiunzione nei confronti dei datori di lavoro che non hanno adempiuto al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
Il datore di lavoro che provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione non è punibile con la sanzione penale né assoggettabile alla sanzione amministrativa. Ai fini dell’estinzione della sanzione amministrativa, l’autore dell’illecito che non provvede al pagamento nel termine dei tre mesi assegnati, potrà versare, entro i successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa nella misura ridotta di 16.666 euro, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981.
Con l’ordinanza-ingiunzione saranno applicate, in relazione all’ammontare delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e non versate e all’eventuale reiterazione dell’omissione, le sanzioni amministrative a partire da 17.000 euro fino ad un massimo di 50.000 euro.
Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato dal datore di lavoro in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione (60 giorni se l'interessato risiede all'estero). Entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 689/1981, può essere richiesto il pagamento rateale da 3 a 30 rate mensili.
Per maggiore comprensione, si ricorda che il D.Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 ha parzialmente depenalizzato il reato di “omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti” introdotto dal D.L. n. 463/1983 (convertito con modificazioni dalla legge 638/1983), prevedendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione:
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