Il termine di 3 mesi entro il quale il datore di lavoro può regolarizzare la propria posizione, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai propri dipendenti, decorre - in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale - dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7253 del 19 febbraio 2019, che chiarisce la decorrenza della notifica ai fini della non punibilità del datore di lavoro. Si ricorda, infatti, che qualora il datore di lavoro ometta di versare per conto dei propri dipendenti le ritenute previdenziali e assistenziali, se superiori a 10.000 euro annui, è punibile ai sensi dell’art. 2, co. 1-bis del D.L. n. 463/1983, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 8/2016.
Nel caso di specie, il legale rappresentante di una società ha omesso il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai propri lavoratori dipendenti, nel periodo compreso tra il terzo trimestre 2011 e il primo trimestre 2013.
Sia in primo che secondo grado di giudizio, il legale rappresentate era stato condannato alla pena di 2 mesi di reclusione, più una sanzione amministrativa di 200 euro.
Avverso la Corte d’Appello di Caltanissetta, il legale rappresentante propone ricorso.
I giudici della Corte Suprema accolgono il ricorso del datore di lavoro. La sentenza parte dalla notifica della diffida di adempiere, che era stata recapitata presso il domicilio della madre dell'imputato, e non direttamente al legale rappresentante.
Tale notifica, secondo gli ermellini, non può ritenersi idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, in quanto avvenuta in un luogo diverso da quello di residenza dell'imputato, presso un familiare non convivente con l'interessato.
Ciò posto, i giudici di appello, pur ritenendo (erroneamente) valida la notifica de qua, hanno sostenuto che, in ogni caso, l'atto di vocatio in iudicium, cioè il decreto di citazione diretta, doveva essere considerato come un ulteriore atto di diffida, contenendo un'esaustiva descrizione della condotta illecita contestata, a fronte della quale l'imputato sarebbe rimasto ulteriormente inadempiente.
Tale impostazione, quindi, non può ritenersi corretta, come già affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 1855 del 24.11.2011, secondo cui, “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, il decreto dì citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell'avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all'imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso, costituiti dall'indicazione del periodo di omesso versamento e dell'importo, l'indicazione della sede dell'ente presso cui effettuare il versamento entro il termine di tre mesi concesso dalla legge e l'avviso che il pagamento consente di fruire della speciale causa di non punibilità”.
Sulla base di quanto detto, i giudici della Corte di Cassazione affermano che, il termine di tre mesi, entro cui il datore di lavoro può provvedere alla regolarizzazione dell'omesso versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/ 1983, convertito dalla L. n. 638/1983, decorre, in mancanza della contestazione o della notifica dell'avvenuto accertamento delle violazioni da parte dell'ente previdenziale, dalla data della notifica del decreto di citazione a giudizio.
A tal fine, è condizione necessaria che la notifica contenga tutti gli elementi essenziali dell'avviso di accertamento. Inoltre, deve ritenersi legittimo anche il provvedimento con il quale il giudice, rilevate la mancata notificazione dell'avviso di accertamento e contestazione e l'incompleta indicazione degli elementi di detto avviso nel decreto di citazione, assegni all'imputato un termine di tre mesi per consentirgli il versamento del dovuto, disponendo a tal fine il rinvio della trattazione del procedimento penale.
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