Ritenuta sugli interessi, esenti le Oicr estere

Pubblicato il 13 agosto 2019

L’Agenzia delle Entrate interviene con chiarimenti sull’esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.

Non osta alla disapplicazione della ritenuta (ex articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), la circostanza che il soggetto italiano che riceve il finanziamento sia una holding.

Inoltre, se i finanziamenti non sono erogati nei confronti del pubblico, ma nei confronti della Holding detenuta interamente, ancorché indirettamente, dai Fondi esteri che erogano i finanziamenti, non si ritiene necessario che questi ultimi soddisfino il requisito della riserva di attività.

Nel caso esaminato, non si ravvisano ragioni ostative all’applicazione dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia della esclusione della ritenuta sugli interessi derivanti dal finanziamento a medio e lungo termine erogato dai Fondi esteri alla Holding italiana, nel presupposto che:

  1. sussista in capo ai Fondi la qualifica di OICR estero;
  2. il finanziamento possa considerarsi a medio/lungo termine come rappresentato dall’istante.

È la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella risoluzione n. 76 del 12 agosto 2019.

L’agenzia spiega anche che i Fondi esteri possono rientrare tra gli “investitori istituzionali esteri” cui fa riferimento il comma 5-bis in esame, nel presupposto che trattasi di OICR esteri:

- costituiti nella forma giuridica di limited partnership;

- istituiti nel Regno Unito, Paese attualmente incluso della predetta white list;

- il cui soggetto gestore è una società istituita nel Baliaggio di Guernsey e soggetto alla vigilanza della GFSC.

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