L’Agenzia delle Entrate interviene con chiarimenti sull’esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese.
Non osta alla disapplicazione della ritenuta (ex articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), la circostanza che il soggetto italiano che riceve il finanziamento sia una holding.
Inoltre, se i finanziamenti non sono erogati nei confronti del pubblico, ma nei confronti della Holding detenuta interamente, ancorché indirettamente, dai Fondi esteri che erogano i finanziamenti, non si ritiene necessario che questi ultimi soddisfino il requisito della riserva di attività.
Nel caso esaminato, non si ravvisano ragioni ostative all’applicazione dell’articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. n. 600 del 1973, ossia della esclusione della ritenuta sugli interessi derivanti dal finanziamento a medio e lungo termine erogato dai Fondi esteri alla Holding italiana, nel presupposto che:
È la precisazione dell’Agenzia delle Entrate contenuta nella risoluzione n. 76 del 12 agosto 2019.
L’agenzia spiega anche che i Fondi esteri possono rientrare tra gli “investitori istituzionali esteri” cui fa riferimento il comma 5-bis in esame, nel presupposto che trattasi di OICR esteri:
- costituiti nella forma giuridica di limited partnership;
- istituiti nel Regno Unito, Paese attualmente incluso della predetta white list;
- il cui soggetto gestore è una società istituita nel Baliaggio di Guernsey e soggetto alla vigilanza della GFSC.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".