Per agire ai fini del risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione o dal ritardato arrivo dell'aereo rispetto all'orario previsto, il passeggero è tenuto solo a provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia a produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, “potendosi poi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento del vettore”.
E’ a quest’ultimo, convenuto in giudizio, che spetta, invece, l’onere di dimostrare l'avvenuto adempimento, oppure, in caso di ritardo, che questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dal Regolamento CE n. 261/2004.
Così la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 1584 depositata il 23 gennaio 2018.
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