Il credito dovuto al professionista a titolo di compenso per l'assistenza prestata nella predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito della società poi fallita deve essere ammesso al passivo in via privilegiata.
E' quanto espressamente riconosciuto dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 5237 del 17 febbraio 2022, pronunciata in rigetto dei motivi di ricorso promossi dal Fallimento di una società, contro la decisione con cui i giudici di merito avevano accolto l'opposizione allo stato passivo avanzata dal consulente.
Tra gli altri rilievi, parte ricorrente aveva censurato la liquidazione del compenso del professionista, operata sulla base di accordo intervenuto tra lo stesso e la società debitrice, senza considerare - a dire del Fallimento - che tale accordo non rivestiva carattere vincolante nell'ambito della procedura fallimentare, avuto riguardo alle esigenze di natura pubblicistica e collettiva che la stessa è volta a soddisfare.
La Suprema corte ha giudicato infondato tale motivo: il Tribunale, pur non avendo menzionato specificamente la doglianza sollevata dai curatori, l'aveva espressamente disattesa avendo affermato che le argomentazioni relative ai parametri previsti dal Dm n. 140/2012 e all'eccessiva onerosità si scontravano con il criterio di determinazione del compenso spettante ai prestatori d'opera intellettuale, previsto dall'art. 2233 c.c.
Previsione, questa, che pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai criteri di liquidazione, sicché, in presenza di specifico accordo tra le parti, deve ritenersi precluso il ricorso a criteri sussidiari, dovendo, l'organo giudicante, dare rilievo alle pattuizioni intercorse tra le parti, da considerarsi preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
Tale assunto - ha rilevato la Cassazione - trova conforto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di concordato preventivo, principi che, in mancanza di un'apposita disciplina, devono ritenersi applicabili anche in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai fini della determinazione del compenso dovuto al professionista designato.
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