Ristorni ai soci di cooperativa. Possibile optare per la ritenuta al 12,5%

Pubblicato il 28 ottobre 2021

Originariamente stabilita nella misura del 26%, la legge di bilancio 2021 ha stabilito - modificando l’impianto dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - che la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto dell’attribuzione di somme a capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche.

Si specifica che nell’ambito delle persone fisiche non rientrano gli imprenditori di cui all’articolo 65, comma 1, del Tuir nonché i detentori di partecipazione qualificata.

Quando avviene l’applicazione? La facoltà – si legge - si esercita con il versamento della ritenuta entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare.

La ripartizione dei ristorni costituisce una modalità tipica di attribuzione del vantaggio mutualistico ai soci di una società cooperativa. La novella legislativa ha avuto seguito per far fronte all’aumento dell’aliquota di tassazione dei ristorni imputati a capitale al 26% e che ha prodotto l’effetto di deprimere il ricorso all’istituto del ristorno, in particolare il ristorno a capitale.

Dunque, per effetto della L. n. 178/2020, è stato previsto un regime alternativo in sostituzione al meccanismo della sospensione e della tassazione al 26%, consentendo l’immediato assoggettamento ad imposta delle somme destinate ad aumento del capitale sociale (quindi all’atto della loro attribuzione), ma con l’applicazione di una ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d’imposta.

La minor ritenuta, come detto, è facoltativa ed è collegata alla decisione dell’organo assembleare della cooperativa.

Ciò non è applicabile, però, ai ristorni spettanti ai soci diversi dalle persone fisiche, quindi ai soci imprenditori individuali e ai soci detentori di partecipazione qualificata (ai sensi della lettera c-bis), comma 1, art. 67. Tuir).

Il documento emanato precisa che la decisone presa dalla cooperativa non lascia possibilità al socio di dissentire; pertanto, quanto deciso è vincolante per tutti.

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