Il decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020) estende l’accesso agli ammortizzatori sociali ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio e fino al 9 novembre. Ma è proprio così pacifica l’estensione?
Dalla lettura dell’art. 13 del D.L. n. 157 del 30 novembre 2020 si evidenziano dubbi applicativi derivanti anche dal mancato coordinamento con altre disposizioni che riguardano la concessione degli ammortizzatori sociali.
Come si ricorderà, il D.L. n. 104/2020 aveva stabilito che i datori di lavoro, entro il 31 dicembre possono accedere a 18 settimane di trattamento di CIG, CIG in deroga e Assegno ordinario, delle quali le prime 9 gratuite mentre per le seconde 9 potrebbe essere dovuto un contributo addizionale in relazione al calo di fatturato del primo semestre 2020 raffrontato con quello del primo semestre 2019. A questo periodo di 18 settimane si aggiunge un ulteriore periodo di 6 settimane regolamentato dal D.L. n. 137/2020; questo periodo di 6 settimane è ridotto delle eventuali settimane autorizzate in base al D.L. 104/2020 che si collocano dal 16 novembre in poi.
Il D.L. 104/2020 non aveva previsto una data entro la quale i lavoratori dovevano essere assunti per beneficiare delle prestazioni, per cui sarebbe rimasta applicabile la data del 25.3.2020. Tuttavia, l’INPS e il Ministero del lavoro, per agevolare le imprese e i lavoratori facendone rientrare un maggior numero nei trattamenti, avevano stabilito amministrativamente che i trattamenti del D.L. n. 104/2020 erano estesi ai lavoratori assunti entro il 13 luglio.
Anche il D.L. n. 137/2020 non ha stabilito nulla riguardo alla data di assunzione dei lavoratori per cui sarebbe stata applicabile la data del 13 luglio anche per le 6 settimane regolamentate dal decreto. Un primo tentativo di risolvere le incertezze sui soggetti che avevano diritto ai trattamenti economici, era stato fatto con il D.L. 9.11.2020 n. 149 che aveva stabilito che i trattamenti del D.L. n. 137/2020 si applicano anche agli assunti tra il 13 luglio e il 9 novembre 2020.
Parliamo di tentativo perché per com’è stata scritta la disposizione nel D.L. 149/2020, si determina l’estensione degli ammortizzatori sociali agli assunti entro il 9 novembre solo per le 6 settimane del D.L. n. 137/2020 e non anche per le 18 settimane del D.L. n. 104/2020. Si potevano avere quindi i seguenti effetti:
Si trattava com’è evidente di una disparità di trattamento dei lavoratori nella medesima fattispecie, la sospensione dal lavoro dal 16 novembre in poi, nella quale il diritto all’ammortizzatore sociale del lavoratore assunto dopo il 13 luglio dipendeva dal numero di settimane già richieste dal datore di lavoro.
Il 30 novembre è stato emanato il D.L. n. 157/2020 che all’art. 13, comma 1 prevede:
“1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.”
A una prima lettura della disposizione, appare evidente l’intento del legislatore di voler sanare la vicenda, estendendo il trattamento d’integrazione salariale anche ai lavoratori assunti dal 13 luglio e fino al 9 novembre.
Tuttavia il mancato coordinamento di questa disposizione con il quadro generale delle regole che sostengono la concessione degli ammortizzatori può avere effetti limitativi nell’applicazione della salvaguardia e, in alcuni casi, anche premianti verso chi non ha rispettato le regole precedenti.
Attualmente le domande di ammortizzatore sociale devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello nel corso del quale si è avuta la sospensione o la riduzione di orario, diversamente decadono. Quindi attualmente sono decadute le domande di trattamento che hanno avuto inizio a luglio, agosto, settembre e ottobre. Sono ancora nei termini le domande con inizio dal primo novembre che hanno la scadenza al 31 dicembre.
Il D.L. n. 157/2020 non apporta modifiche alla scadenza della presentazione delle domande, né rimette nei termini le domande per i periodi già decaduti pertanto, attualmente, per i datori di lavoro che avevano ancora da utilizzare in tutto o in parte le 18 settimane del D.L. 104/2020 e che hanno iniziato la sospensione entro il 31 ottobre, possono presentarsi le seguenti situazioni:
Qualora non si intervenisse rimettendo nei termini le domande, l’effetto della decadenza sarebbe che le domande di cui ai casi n. 2 e n. 4, benché presentate a suo tempo in violazione delle disposizioni vigenti, non sarebbero decadute e ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio potrebbe essere concesso il trattamento mentre nei casi n. 1 e n. 3 per il datore di lavoro non sarebbe possibile presentare una nuova domanda o integrare quella precedente perché i periodi sarebbero decaduti.
E’ evidente come questa situazione andrebbe a penalizzare chi ha rispettato le norme e premiare chi invece le ha violate.
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