Oltre la scadenza del periodo stesso di fruizione, l'Istituto previdenziale fornisce le prime indicazioni sulle modalità di utilizzo dell'esonero contributivo alternativo agli ammortizzatori sociali Covid-19 previsti dal Decreto Ristori. La misura, prevista dal comma 14, art. 12, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, consente ai datori di lavoro, che non richiedono gli ulteriori trattamenti di integrazione salariale previsti dal medesimo Decreto Ristori, di fruire dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite della contribuzione dovuta sulla retribuzione persa rispetto alle ore di integrazione salariale già fruite nella mensilità di giugno 2020 e da utilizzare entro il 31 gennaio 2021.
In particolare, l'ammontare dell'esonero è pari alla contribuzione datoriale non versata per il numero di ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
L'esonero, ancora non utilizzabile da parte dei datori di lavoro, resta al vaglio della Commissione Europea. Solo con successivo messaggio l'Istituto emanerà le istruzioni per le modalità di fruizione e di compilazione delle denunce contributive.
Possono accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro privati anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo, che abbiano fruito, nel mese di giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19 previsti dagli artt. da 19 a 22-quinques, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Più in particolare, come specificato nella Circolare INPS 11 febbraio 2021, n. 24, l'esonero può essere legittimamente fruito con riferimento alle singole matricole previdenziali e nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta per le medesime matricole per le quali non si è fruito dei trattamenti salariali previsti dal Decreto Ristori.
Altresì, atteso che la misura è rivolta esclusivamente ai datori di lavoro che possono potenzialmente accedere alle sei settimane di integrazione salariale, l'esonero è utilizzabile esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di giugno 2020 e che:
Sostanzialmente, dunque, l'esonero non trova applicazione ai datori di lavoro che abbiano fruito esclusivamente dell'esonero di cui all'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020, e ai datori di lavoro che effettuino una rinuncia al residuo precedentemente concesso ai sensi del predetto Decreto Agosto ovvero che non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale del citato Decreto Legge n. 104/2020.
Come anticipato in premessa, l'ammontare dell'esonero spettante è pari alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL.
In particolare, così come precedentemente avvenuto nella scorsa tornata di esonero No-CIG, l'importo dell'agevolazione è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata in relazione alle ore di fruizione degli ammortizzatori sociali della citata mensilità di giugno 2020.
L'importo così determinato, quale importo massimo richiedibile, deve essere fruito entro il 31 gennaio 2021, per un periodo massimo di quattro settimane e deve essere applicato su base mensile.
Ai fini del calcolo della c.d. retribuzione persa utile alla determinazione della quota contributiva determinate per la definizione dell'esonero si rammenta che si dovrà tener conto della maggiorazione dei ratei di mensilità aggiuntive.
Diversamente, nell'applicazione dell'aliquota contributiva d'appartenenza, per la definizione dell'importo massimo concedibile, non si dovrà tener conto di eventuali agevolazioni contributive già spettanti per la mensilità richiesta.
Come di consueto, nella contribuzione effettivamente oggetto di esonero non rientrano:
Nei medesimi termini già indicati dall'Istituto per la fruizione dell'esonero No-CIG previsto dall'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, l'esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non via sia un espresso divieto di cumulo con altri regimi.
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