Ristori-bis, cortocircuito sulle integrazioni salariali

Pubblicato il 10 novembre 2020

L'art. 12, comma 2, Decreto Ristori-bis estende la platea dei beneficiari delle sei settimane di integrazione salariale ai lavoratori assunti sino al 9 novembre 2020, collocandosi però con indubbia perplessità rispetto alle precedenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali già emanate dal Governo appena dieci giorni addietro.

La formulazione letterale del predetto riferimento normativo, facendo espresso riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, crea una notevole divergenza sulla ratio legis imperniata sulla tutela dei livelli occupazionali e sul sostegno alle imprese.

Come noto, infatti, l'art. 12 del Decreto Ristori-One, consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per la durata massima di sei settimane, collocabili tra il 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021. Altresì, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto, qualora interessino, anche parzialmente, periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati alle sei settimane previste dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137. Altresì, ai sensi del successivo comma 2, l'accesso alle ulteriori sei settimane è riservato ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane ex art. 1, comma 2, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, ovvero ai datori di lavoro appartenenti ad uno dei settori interessati da limitazioni o chiusure a seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.

Ciò assunto, la predetta novella legislativa, applicabile anche ai lavoratori assunti post 12 luglio 2020, consente di poter fruire dei trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Ristori solo successivamente al 16 novembre 2020 pur avendo, l'impresa, accusato limitazioni all'esercizio dell'attività sin dal 26 ottobre 2020.

Altresì, ulteriore cortocircuito si pone con riferimento alle imprese che, pur avendo assunto nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 ed il 26 ottobre 2020, si trovano a dover sospendere o ridurre l'attività lavorativa con auspicabile accesso agli ammortizzatori sociali, con periodi che viaggiano su binari separati. Supponendo, infatti, che l'impresa possa ancora far richiesta delle ulteriori nove settimane prevista dal Decreto Agosto - i cui beneficiari sarebbero esclusivamente gli assunti ante 13 luglio 2020 - potrebbe avere in forza dipendenti assunti post 12 luglio 2020 che beneficerebbero dei soli trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 concedibili per un massimo di sei settimane.

Infine, il comma 1, dell'art. 12, Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, abroga le disposizioni contenute nel comma 7, dell'art. 12, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, rinviando i termini decadenziali per la trasmissione delle istanze di accesso agli ammortizzatori sociali Covid-19 e per l'invio dei dati di pagamento in scadenza tra il 1° settembre 2020 ed il 30 settembre 2020 al 15 novembre 2020.

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