Lo scioglimento di un contratto per mutuo dissenso, se comporta la prestazione di retrocessione della proprietà di un immobile, va sottoposto a prelievo proporzionale per imposta ipotecaria e catastale.
Quest’ultima, infatti, si applica in misura proporzionale in occasione della trascrizione e voltura di atti comportanti il trasferimento di proprietà di beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari sugli stessi.
Lo ha precisato la Corte di cassazione con ordinanza n. 26212 del 28 settembre 2021, pronunciata a conferma di un avviso di accertamento per imposta proporzionale ipo-catastale riferita a un atto notarile con il quale due società avevano convenuto di sciogliere, per mutuo dissenso, il precedente atto di scissione societaria fra di esse stipulato.
La Suprema corte, in particolare, ha aderito alle conclusioni con cui la CTR aveva rilevato che la risoluzione per mutuo dissenso dell'atto di scissione aveva comportato la retrocessione dell'immobile alla società scissa, con conseguente applicazione dell'articolo 28 del DPR n. 131/86.
Trattandosi di un negozio comportante un nuovo trasferimento immobiliare, anche se uguale e contrario a quello risultante dalla scissione, andava applicata l'imposta di registro non già in misura fissa ma proporzionale.
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