Con riguardo alla risoluzione per inadempimento contrattuale ex art. 1453 c.c. - che recita: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno” - una recente pronuncia giurisprudenziale conferma il principio di diritto a norma del quale l'inadempimento di uno dei contraenti è configurabile esclusivamente quando la mancanza di specifici titoli autorizzativi ai fini dell'esercizio dell'attività derivi da:
Tali elementi, ribadisce la sentenza della Corte di Cassazione n. 17048 depositata l'11 luglio 2017, impediscono il rilascio degli atti amministrativi necessari, generando l'impossibilità di esercizio lecito dell'attività dell'altro contraente conformemente all'uso del bene per come pattuito.
Inoltre, l'inadempimento può anche configurarsi quando sia stato assunto l'obbligo di ottenere i necessari titoli abilitativi.
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